STUDIO LEGALE ANGELICCHIO

 
 


OPINIONE: IL DIRITTO DELL’ATTORE SULL’USO PUBBLICITARIO DEL SINGOLO FOTOGRAMMA DEL FILM.


Nonostante gli attori stipulino con le rispettive case cinematografiche i contratti aventi ad oggetto la cessione dei diritti sulla propria performance artistica, la giurisprudenza italiana consolidata afferma che tutti i diritti di sfruttamento economico dell’immagine per scopi diversi da quello promozionale del film restano riservati esclusivamente al soggetto ritrattato. Infatti, il ritratto di una persona (nota o meno) non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (art. 96 l.a.). L’art. 84 co. 1 l.a. dispone che gli artisti che stipulano un contratto per la produzione dell’opera cinematografica cedono i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio. La cessione di questi diritti concerne naturalmente la performance dell’artista.
Ne deriva che i diritti esclusivi relativi all’uso pubblicitario estraneo al contesto per il quale era stata resa la prestazione artistica del film restano all’attore, salvo diversa pattuizione espressa. Diverso è invece il caso in cui la riproduzione dell’immagine dell’attore abbia quale scopo quello di promuovere il prodotto cinematografico. Entro questi limiti il consenso dell’attore del film può essere presunto applicando analogicamente l’art. 84 co. 1 l.a..
In mancanza di consenso espresso dell’interessato, l’utilizzo della sua immagine effettuata da terzi a fine di lucro costituisce lesione del diritto al ritratto (nonchè violazione dell’art. 8 co. 1 c.p.i. se l’uso avvenga in funzione distintiva, come se fosse un marchio quindi).
È possibile prescindere dal consenso del ritrattato solo nei casi di tutela dell’interesse pubblico, specialmente all’informazione. L’uso commerciale tuttavia non realizza mai l’interesse pubblico all’informazione. In questi casi, sul piano dei rapporti tra diritti fondamentali dell’uomo, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è d’altro canto legittima anche la restrizione che eventualmente possa conseguire alla libertà individuale di espressione del pensiero.
Dopo la morte del ritrattato occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Esemplificando, quindi, se è vero, come sembra, che Marilyn Monroe non ha lasciato figli e dunque discendenti di sorta, l’uso della sua immagine in Italia attraverso la riproduzione del singolo fotogramma o del suo ritratto è da intendersi caduto in pubblico dominio. Poichè invece Michael Jackson ha lasciato in vita sia i genitori che i figli (nonchè i fratelli), lo sfruttamento della sua immagine in Italia è strettamente riservato. A sua volta i discendenti di Chaplin entro il quarto grado sono ancora in vita: e dunque anche lo sfruttamento economico della sua immagine in Italia è strettamente riservato. Se è vero, infine, come sembra, che James Dean è morto senza lasciare eredi, la sua immagine, nei limiti sopra ricordati, può essere utilizzata liberamente in Italia.

 Avv. Giovanni Angelicchio